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Ordinanza — n. 34178/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34178/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34178/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Baffa Stefania, nata a Santa Sofia d'Epiro il 02/01/1975 avverso la sentenza del 10/09/2021 emessa dal Tribunale di Castrovillari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che i tre motivi di ricorso, sviluppati congiuntamente, i quali contestano la dichiarazione di responsabilità per il reato di smaltimento illecito di rifiuti, deducendo l'insussistenza del fatto, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare travisamenti della prova, anche solo per omissione (le dichiarazioni dei testi indicati nel ricorso sono state tutte puntualmente sintetizzate in sentenza), non si confrontano con le puntuali indicazioni del giudice di merito, il quale, in particolare, ha evidenziato la presenza di una condotta di scarico in pvc che dalle vasche di lagunaggio, in cui erano stivati i liquidi di risulta prodotti A dall'oleificio della ricorrente, conduceva direttamente ai pozzetti utilizzati per la raccolta delle acque meteoriche del Comune;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34178/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Baffa Stefania, nata a Santa Sofia d'Epiro il 02/01/1975 avverso la sentenza del 10/09/2021 emessa dal Tribunale di Castrovillari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che i tre motivi di ricorso, sviluppati congiuntamente, i quali contestano la dichiarazione di responsabilità per il reato di smaltimento illecito di rifiuti, deducendo l'insussistenza del fatto, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare travisamenti della prova, anche solo per omissione (le dichiarazioni dei testi indicati nel ricorso sono state tutte puntualmente sintetizzate in sentenza), non si confrontano con le puntuali indicazioni del giudice di merito, il quale, in particolare, ha evidenziato la presenza di una condotta di scarico in pvc che dalle vasche di lagunaggio, in cui erano stivati i liquidi di risulta prodotti A dall'oleificio della ricorrente, conduceva direttamente ai pozzetti utilizzati per la raccolta delle acque meteoriche del Comune;

Parole chiave

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rifiuti di plastica inquinamento dei corsi d'acqua inquinamento prodotto dalle navi eliminazione delle acque di scarico rifiuto sanitario inquinamento d'origine agricola
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Baffa Stefania, nata a Santa Sofia d'Epiro il 02/01/1975 avverso la sentenza del 10/09/2021 emessa dal Tribunale di Castrovillari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che i tre motivi di ricorso, sviluppati congiuntamente, i quali contestano la dichiarazione di responsabilità per il reato di smaltimento illecito di rifiuti, deducendo l'insussistenza del fatto, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare travisamenti della prova, anche solo per omissione (le dichiarazioni dei testi indicati nel ricorso sono state tutte puntualmente sintetizzate in sentenza), non si confrontano con le puntuali indicazioni del giudice di merito, il quale, in particolare, ha evidenziato la presenza di una condotta di scarico in pvc che dalle vasche di lagunaggio, in cui erano stivati i liquidi di risulta prodotti A dall'oleificio della ricorrente, conduceva direttamente ai pozzetti utilizzati per la raccolta delle acque meteoriche del Comune;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consig