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Ordinanza — n. 34174/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34174/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34174/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Traversa Domenico, nato a Torino il 01/06/1960 avverso la sentenza del 14/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, il quale contesta la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 3 e 4);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34174/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 3 e 4);

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione disciplinare divieto di esercizio della professione motivo legale d'esclusione divieto di discriminazione procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Traversa Domenico, nato a Torino il 01/06/1960 avverso la sentenza del 14/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, il quale contesta la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 3 e 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; A A tl P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consigliere