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Ordinanza — n. 34173/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34173/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34173/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Visconti Valentina, nata a Napoli il 24/04/1987 avverso la sentenza del 18/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, il quale contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n.380 del 2001 e della esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, espone, censure prive di specificità, perché le stesse non si confrontano con le precise indicazioni della sentenza impugnata, la quale rappresenta che l'illecito sussiste e non è sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen. in quanto la condotta è consistita nella realizzazione di due distinti vani abusivi, per un aumento della superficie abitabile di 20 mq., in totale spregio delle prescrizioni imposte dagli strumenti urbanistici;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34173/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 44, lett. b), d.P.R. n.380 del 2001 e della esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, espone, censure prive di specificità, perché le stesse non si confrontano con le precise indicazioni della sentenza impugnata, la quale rappresenta che l'illecito sussiste e non è sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen. in quanto la condotta è consistita nella realizzazione di due distinti vani abusivi, per un aumento della superficie abitabile di 20 mq., in totale spregio delle prescrizioni imposte dagli strumenti urbanistici;

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen

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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Visconti Valentina, nata a Napoli il 24/04/1987 avverso la sentenza del 18/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, il quale contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n.380 del 2001 e della esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, espone, censure prive di specificità, perché le stesse non si confrontano con le precise indicazioni della sentenza impugnata, la quale rappresenta che l'illecito sussiste e non è sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen. in quanto la condotta è consistita nella realizzazione di due distinti vani abusivi, per un aumento della superficie abitabile di 20 mq., in totale spregio delle prescrizioni imposte dagli strumenti urbanistici;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. H. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consiglie