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Ordinanza — n. 34170/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34170/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34170/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Lilaj Dhimitraq, nato in Albania il 28/05/1966 avverso la sentenza del 14/04/2021 emessa dal Tribunale di Fi renze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che il primo motivo dell'atto di impugnazione, il quale contesta l'attribuzione del fatto all'odierno ricorrente, espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, tendenti ad una rivalutazione del materiale istruttorio, a fronte di una precisa indicazione, nella sentenza impugnata, delle ragioni per cui, invece, lo stesso deve ritenersi pienamente concludente ai fini dell'individuazione del responsabile del reato di deposito incontrollato di rifiuti a norna dell'art. 256, CDMMi 1 e 2, d.P.R. n. 152 del 2006 (cfr., in particolare, le pagg. 2 e 3);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34170/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 256, CDMMi 1 e 2, d.P.R. n. 152 del 2006 (cfr., in particolare, le pagg. 2 e 3);

Parole chiave

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irresponsabilità responsabilità disciplinare deposito di prodotti inquinanti responsabilità per i danni ambientali azione condannatoria istruzione penale per appropriazione indebita
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Lilaj Dhimitraq, nato in Albania il 28/05/1966 avverso la sentenza del 14/04/2021 emessa dal Tribunale di Fi renze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che il primo motivo dell'atto di impugnazione, il quale contesta l'attribuzione del fatto all'odierno ricorrente, espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, tendenti ad una rivalutazione del materiale istruttorio, a fronte di una precisa indicazione, nella sentenza impugnata, delle ragioni per cui, invece, lo stesso deve ritenersi pienamente concludente ai fini dell'individuazione del responsabile del reato di deposito incontrollato di rifiuti a norna dell'art. 256, CDMMi 1 e 2, d.P.R. n. 152 del 2006 (cfr., in particolare, le pagg. 2 e 3);

Considerato che il secondo motivo dell'atto di impugnazione, il quale contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, enuncia censure manifestamente infondate, in considerazione della motivazione della sentenza impugnata, la quale valorizza il dato quantitativo dei rifiuti oggetto di deposito incontrollato ed il complessivo comportamento dell'imputato anche dopo la commissione del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il é-- id