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Ordinanza — n. 34169/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34169/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34169/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Corsini Gian Angelo Antonio, nato a Linarolo il 24/06/1932 2. Lupo Fabio, nato a Legnano il 04/07/1964 avverso la sentenza del 06/12/2021 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di Gian Angelo Antonio Corsré il primo motivo del ricorso di Fabio Lupo, identici tra loro, enunciano censure diverse da quelle consentite, perché, nel contestare la qualificazione del l'atto come reato di indebita compensazione di crediti inesistenti a norma dell'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, invece che come reato di indebita compensazione di crediti non spettanti a norma dell'art. 10-quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, pongono una questione che richiede l'esame anche di profili di fatto, concernenti le modalità attraverso le quali è stata accertata l'inesistenza del credito, e cioè se nella specie la verifica sia avvenuta sulla base di meri controlli formali, in relazione /M a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, quindi, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34169/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo del ricorso di Gian Angelo Antonio Corsié il secondo motivo del ricorso di Fabio Lupo, identici tra loro, enunciano censure manifestamente infondate, perché contestano la mancata precisazione in sentenza della natura della confisca disposta, se diretta, o per equivalente, quando ciò risulta espressamente da testo della sentenza impugnata, e, in particolare, dal suo dispositivo; Rilevato, pertanto, che iericorsa dever`éssere dichiaratà inammissibile, con la condanna del- ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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indebito percepzione indebita di disoccupazione debiti fiscali azione creditoria danno ai creditori prestazioni indebitamente riscosse
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Corsini Gian Angelo Antonio, nato a Linarolo il 24/06/1932 2. Lupo Fabio, nato a Legnano il 04/07/1964 avverso la sentenza del 06/12/2021 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di Gian Angelo Antonio Corsré il primo motivo del ricorso di Fabio Lupo, identici tra loro, enunciano censure diverse da quelle consentite, perché, nel contestare la qualificazione del l'atto come reato di indebita compensazione di crediti inesistenti a norma dell'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, invece che come reato di indebita compensazione di crediti non spettanti a norma dell'art. 10-quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, pongono una questione che richiede l'esame anche di profili di fatto, concernenti le modalità attraverso le quali è stata accertata l'inesistenza del credito, e cioè se nella specie la verifica sia avvenuta sulla base di meri controlli formali, in relazione /M a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, quindi, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;

Considerato che il secondo motivo del ricorso di Gian Angelo Antonio Corsié il secondo motivo del ricorso di Fabio Lupo, identici tra loro, enunciano censure manifestamente infondate, perché contestano la mancata precisazione in sentenza della natura della confisca disposta, se diretta, o per equivalente, quando ciò risulta espressamente da testo della sentenza impugnata, e, in particolare, dal suo dispositivo; Rilevato, pertanto, che iericorsa dever`éssere dichiaratà inammissibile, con la condanna del- ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile illricorsai e condanna inricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consigliere este