Italian Court dismisses appeal against tax fraud conviction for failing to prove force majeure or lack of punishability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Paolo Consonni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that force majeure prevented VAT payments due to a liquidity crisis in the real estate sector, while also claiming the offense lacked punishability due to its minor nature. The court rejected these arguments, noting that the appeals contained only justifications for non-payment rather than new facts, and found the appellant's habitual conduct established prior convictions that barred the defense of particular minority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10-ter d.lgs. n. 74/2000; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals in tax fraud cases are inadmissible if they merely justify non-payment without presenting new facts, and habitual offending precludes the defense of particular minority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Consonni Paolo, nato a Ponte San Pietro il 08/04/1968 avverso la sentenza del 06/07/2021 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria presentata per il ricorrente; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, il quale contesta il mancato riconoscimento della forza maggiore o del caso fortuito in ordine a due episodi di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, espone diverse da quelle consentite in sede di legittimità, perché le stesse sono costituite da doglianze che, lungi dall'evidenziare l'omessa considerazione in sentenza di fatti idonei ad intgrare le situazioni previste dall'art. 45 cod. pen., si limitano a giustificare il mancato versamento delle cospicue somme dovute con riguardo a due distinte società con l'esigenza di assicurare la continuità aziendale e di dover /6/ fronteggiare una crisi di liquidità determinata dalla crisi internazionale del settore immobiliare;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, enuncia censure manifestamente infondate, in considerazione del rilievo della sentenza impugnata in ordine alla abitualità della condotta illecita (il ricorrente è già gravato di due precedenti irrevocabili per il medesimo reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, uno relativo al 2007 e l'altro riferito al 2009, e, secondo la costante giurisprudenza, a partire da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591- 01, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022