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Ordinanza — n. 34165/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34165/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34165/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ambrosio Raffaele, nato a San Giuseppe Vesuviano il 31/01/1961 avverso la sentenza del 15/02/2021 emessa dalla Corte d'appello di Perugia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, il quale contesta il mancato riconoscimento della forza maggiore o del caso fortuito in ordine al reato di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, espone censure prive di specificità, perché le stesse sono costituite da doglianze che, lungi dall'evidenziare l'omessa considerazione in sentenza di fatti idonei ad integrare le situazioni previste dall'art. 45 cod. pen., si limitano a riferire la crisi di liquidità della società amministrata dal ricorrente alla crisi economica internazionale e ad affermare l'impegno manifestato del medesimo nel pagare le rate di debito prima dell'attivazione della procedura esecutiva da parte di Equitalia;

Regesto Legislator

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art. 45 cod. pen; Ordinanza — n. 34165/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, espone censure prive di specificità, perché le stesse sono costituite da doglianze che, lungi dall'evidenziare l'omessa considerazione in sentenza di fatti idonei ad integrare le situazioni previste dall'art. 45 cod. pen., si limitano a riferire la crisi di liquidità della società amministrata dal ricorrente alla crisi economica internazionale e ad affermare l'impegno manifestato del medesimo nel pagare le rate di debito prima dell'attivazione della procedura esecutiva da parte di Equitalia;

Parole chiave

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aiuti alle imprese in difficoltà omissione della contabilità omissione del contribuente assoggettamento all'IVA evasione all'obbligo di contribuzione cessazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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art. 45 cod. pen
74 del 2000, espone censure prive di specificità, perché le stesse sono costituite da doglianze che, lungi dall'evidenziare l'omessa considerazione in sentenza di fatti idonei ad integrare le situazioni previste dall'art. 45 cod.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ambrosio Raffaele, nato a San Giuseppe Vesuviano il 31/01/1961 avverso la sentenza del 15/02/2021 emessa dalla Corte d'appello di Perugia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, il quale contesta il mancato riconoscimento della forza maggiore o del caso fortuito in ordine al reato di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, espone censure prive di specificità, perché le stesse sono costituite da doglianze che, lungi dall'evidenziare l'omessa considerazione in sentenza di fatti idonei ad integrare le situazioni previste dall'art. 45 cod. pen., si limitano a riferire la crisi di liquidità della società amministrata dal ricorrente alla crisi economica internazionale e ad affermare l'impegno manifestato del medesimo nel pagare le rate di debito prima dell'attivazione della procedura esecutiva da parte di Equitalia;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuil:à del fatto, enuncia censure manifestamente infondate, in considerazione delle osservazioni della Corte d'appello sulla rilevanza del danno prodotto (il mancato versamento di IVA è pari a 340.134,00 euro per il 2010 e a 257.673,00 euro per l'anno 2011); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presid