Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded complaints and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Silvio Greco's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Greco challenged a Palermo court judgment regarding the specification of the most serious crime, arguing the court failed to detail the specific offense. The court rejected this because the lower judgment correctly incorporated the parties' agreement identifying the specific crimes and because Greco's complaints violated strict admissibility rules under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, Art. 448 comma 2-bis, Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contains manifestly unfounded complaints or raises issues not permitted by the specific admissibility rules governing the appeal stage.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Greco Silvio, nato ad Agrigento il 04/10/1967 avverso la sentenza del 04/06/2020 emessa dal Tribunale di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, espone censure manifestamente infondate, oltre che diverse da quelle consentite, perché, nel contestare la mancata specificazione di quale sia il reato più grave, non tiene conto che la sentenza, pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., ha puntualmente recepito l'accordo delle parti, nel quale era espressamente indicato come reato più grave quello di cui all'art. 349 cod. pen., e come reato satellite quello di cui all'art. 388 cod. pen., e, comunque, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consiglie