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Ordinanza — n. 34160/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34160/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34160/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Donsì Salvatore, nato a Belpasso il 13/01/1970 avverso la sentenza del 15/11/2021 emessa dal Tribunale di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, espone censure diverse da quelle consentite, perché, nel contestare la violazione del divieto di bis in idem rispetto ad imputazioni oggetto di sentenza di condanna in altro processo, pone una questione che richiede l'esame anche di profili di fatto in relazione a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, quindi, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34160/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta reiterazione di reati penali perseguimento penale per truffa principio del ne bis in idem altri capi d'accusa ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Donsì Salvatore, nato a Belpasso il 13/01/1970 avverso la sentenza del 15/11/2021 emessa dal Tribunale di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, espone censure diverse da quelle consentite, perché, nel contestare la violazione del divieto di bis in idem rispetto ad imputazioni oggetto di sentenza di condanna in altro processo, pone una questione che richiede l'esame anche di profili di fatto in relazione a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, quindi, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore I Presidente