Italian Court dismisses appeal on drug trafficking charges due to lack of motivation and legal qualification errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the lack of reasoning and the correct legal classification of the drug offenses. The court found the lower court's reasoning sound, noting that multiple sales to different buyers constituted distinct acts rather than a single crime, and that the judge properly evaluated the quantity of crack cocaine and the continuous nature of the trafficking activity. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. n. 309/1990: An appeal challenging the lack of motivation or the qualification of drug trafficking acts is inadmissible when the lower court has provided a complete and congruent assessment of the facts, distinguishing between distinct sales and correctly applying the provisions regarding continuous trafficking based on the quantity and frequency of the acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Degli Schiavi Antonio, nato a Napoli il 25/06/1991 avverso la sentenza del 28/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, il quale contesta il difetto di motivazione in ordine alla doglianza formulata in appello secondo cui i diversi episodi costituirebbero un unico reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, perché commessi nell'arco di pochissimi giorni, o giddirittura lo stesso giorno, espone censure manifestamente infondate, perché le cessioni sono state plurime, relative a distinti acquirenti, ed hanno avuto ad oggetto quantitativi di droga diversi da quelli in relazione alla quale è stato contestato e ritenuto il reato di detenzione illecita;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale contesta la correttezza della qualificazione del fatto a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., formula censure manifestamente infondate, atteso il compiuto e congruo apprezzamento dei fatti da parte del giudice di merito, il quale ha valorizzato, tra il numero delle dosi di crack ricavabili, pari a cento, e la continuativa attività di spaccio di spaccio nei giorni immediatamente precedenti l'arresto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore rh