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Ordinanza — n. 34155/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34155/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34155/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Anastasio Giuseppe, nato a Napoli il 06/04/1972 avverso la sentenza del 07/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, formula censure manifestamente infondate, perché contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo il difetto di motivazione sul punto, sebbene il procedimento sia stato definito in secondo grado a norma dell'art. 599-bis proc. pen., in accoglimento di concordato con espressa indicazione della misura della pena;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34155/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis proc. pen., in accoglimento di concordato con espressa indicazione della misura della pena;

Parole chiave

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attenuazione libera della pena dispensa dal versamento delle spese contribuzione alle spese di cura riduzione delle spese giudiziarie pena convenzionale sanzioni pecuniarie
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Anastasio Giuseppe, nato a Napoli il 06/04/1972 avverso la sentenza del 07/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, formula censure manifestamente infondate, perché contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo il difetto di motivazione sul punto, sebbene il procedimento sia stato definito in secondo grado a norma dell'art. 599-bis proc. pen., in accoglimento di concordato con espressa indicazione della misura della pena;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente