Ordinanza — n. 34151/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Culora Antonio Ambrogio nato ad Acquaviva Platani il 28/06/1954 parte offesa nel procedimento penale nei confronti di Salamone Salvatore nato a Sciacca il 31/07/1961 avverso la ordinanza del 6/12/2021 emessa dal G.i.p. del Tribunale di fermini Imerese Ritenuto -che il ricorso è stato proposto avverso una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi degli artt, 409 e 410 cod. proc. per motivi di merito attinenti -sotto i distinti profili dell'inosservanza delle norme processuali e di vizi della motivazione- alla valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; -che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); -che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inamrnissibilita con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34151/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di fermini Imerese Ritenuto -che il ricorso è stato proposto avverso una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi degli artt, 409 e 410 cod. proc. per motivi di merito attinenti -sotto i distinti profili dell'inosservanza delle norme processuali e di vizi della motivazione- alla valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; -che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); -che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inamrnissibilita con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014);
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Culora Antonio Ambrogio nato ad Acquaviva Platani il 28/06/1954 parte offesa nel procedimento penale nei confronti di Salamone Salvatore nato a Sciacca il 31/07/1961 avverso la ordinanza del 6/12/2021 emessa dal G.i.p. del Tribunale di fermini Imerese Ritenuto -che il ricorso è stato proposto avverso una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi degli artt, 409 e 410 cod. proc. per motivi di merito attinenti -sotto i distinti profili dell'inosservanza delle norme processuali e di vizi della motivazione- alla valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; -che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); -che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inamrnissibilita con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014);
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de