Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of nullity grounds under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying dismissal order was not subject to cassation review but rather to a monocratic tribunal under Article 410-bis of the Code of Criminal Procedure. The petitioner argued procedural violations and flaws in reasoning regarding evidence collected during preliminary investigations, yet the court found no formal nullity affecting the adversarial rights. Consequently, the appeal was rejected ex officio under Article 610, paragraph 5-bis, with the appellant ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 409, 410, 410-bis, 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals against dismissal orders for non-criminal cases are inadmissible to the Court of Cassation unless they involve formal nullities violating adversarial guarantees, requiring instead recourse to the monocratic tribunal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sui ricorso proposto da: Carosiello Francesco nato a Stornarella il 6/08/1959 parte offesa nel procedimento iscritto a mod. 45 n. 2298/18 avverso la ordinanza del 24/01/2022 emessa dal G.i.p. del TrIbunale di Perugia Ritenuto - che il ricorso è stato proposto avverso una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., per motivi di merito attinenti -sotto i distinti profili dell'inosservanza delle norme processuali e di vizi della motivazione- alla valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; -che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza carnevale non è icorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez: 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); - che, nel caso di specie - l'ordinanza non è, comunque, abnorme, giacché espressione di un potere del giudice effettivamente conferitogli e legittimamente esercitato, quand'anche tradottosi in una decisione eventualmente giuridicamente censurabile; -che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014);
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così