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Ordinanza — n. 34136/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34136/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34136/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Clemente Cristopher nato a Roma il 16/07/1992 avverso la sentenza del 31/05/2021 emessa dalla Corte d 'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che i primi quattro motivi di ricorso sono generici, reiterando le censure formulate in appello, disattese con congrua e completa motivazione con la quale il ricorso non si confronta. Correttamente è stato ritenuto integrato il reato di oltraggio, in quanto le frasi di cui all'imputazione pronunciate nei confronti dei pubblici ufficiali avevano inequivocabilmente carattere offensivo.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34136/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Correttamente è stato ritenuto integrato il reato di oltraggio, in quanto le frasi di cui all'imputazione pronunciate nei confronti dei pubblici ufficiali avevano inequivocabilmente carattere offensivo.

Parole chiave

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ingiuria oltraggio a uno Stato estero pubblica istigazione a delinquere reati violenti diffamazione oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Osservato, quanto agli ultimi due motivi, che la Corte ha puntualmente sottolineato l'impossibilità di riconoscere la causa di esclusione della punibilita di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Clemente Cristopher nato a Roma il 16/07/1992 avverso la sentenza del 31/05/2021 emessa dalla Corte d 'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che i primi quattro motivi di ricorso sono generici, reiterando le censure formulate in appello, disattese con congrua e completa motivazione con la quale il ricorso non si confronta. Correttamente è stato ritenuto integrato il reato di oltraggio, in quanto le frasi di cui all'imputazione pronunciate nei confronti dei pubblici ufficiali avevano inequivocabilmente carattere offensivo.

La Corte d'appello ha, altresì, evidenziato che le frasi offensive erano proferite dall'imputato in una strada transitata, a voce alta, in presenza di 4/5 persone, non essendo necessaria né l'identificazione dei presenti né la effettiva percezione delle offese, essendo sufficiente la mera possibilità di percezione da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466). Osservato, quanto agli ultimi due motivi, che la Corte ha puntualmente sottolineato l'impossibilità di riconoscere la causa di esclusione della punibilita di cui all'art. 131-bis cod. pen., tenuto conto della complessiva condotta dell'imputato, il quale, anziché porre rimedio alle prime frasi dette, contenenti velate minacce, proseguiva imperterrito nel proferire ingiurie nei confronti del carabiniere, che appellava, infine, anche "cafone" solo perché questi non rispondeva alle sue provocazioni verbali, così dimostrando dispregio le istituzioni.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così