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Ordinanza — n. 34134/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34134/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34134/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Andreotti Alexander nato a Roma il 16/06/1982 avverso la sentenza del 3/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti. Rilevato, in particolare, che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta e ove l'accolga verificare la legalità della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34134/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (cfr. Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/204, Gallo, Rv. 226715); la pena inflitta agli imputati con il dispositivo è corretta, perché è quella concordata tra le parti, ed è anche quella riportata n sentenza, É sulla pena oggetto dell'accordo che il controllo sulla legalità è stato correttamente effettuato (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 27950/1). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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concorso di diritti fondamentali adeguamento della pena alleggerimento della pena controllo della commisurazione della pena concorso materiale di reati revisione della sentenza penale
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Andreotti Alexander nato a Roma il 16/06/1982 avverso la sentenza del 3/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti. Rilevato, in particolare, che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta e ove l'accolga verificare la legalità della pena.

Il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (cfr. Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/204, Gallo, Rv. 226715); la pena inflitta agli imputati con il dispositivo è corretta, perché è quella concordata tra le parti, ed è anche quella riportata n sentenza, É sulla pena oggetto dell'accordo che il controllo sulla legalità è stato correttamente effettuato (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 27950/1). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso