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Ordinanza — n. 34133/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34133/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34133/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mazzone Giuseppe nato a Napoli il 22/09/1978 avverso la sentenza del 13/10/2021 emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34133/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 103 del 2017, entrata vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale punibilità risarcimento per errore giudiziario impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mazzone Giuseppe nato a Napoli il 22/09/1978 avverso la sentenza del 13/10/2021 emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente, ii quale lamenta unicamente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. e la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen, La richiesta di pena "patteggiata" proveniente dallo stesso imputato non solo implica sostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza, ma specificamente esclude (salva l'ipotesi di pena illegale, che non ricorre nel caso in esame) che l'imputato possa dolersi dell'entità della pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen., pena che lui stesso ha individuato nel quadro dell'accordo sanzionatorio raggiunto con il Pubblico ministero.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis