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Ordinanza — n. 34132/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming non-punishment cause and mitigating circumstances were wrongly denied in criminal case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34132/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code and ignored generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as mere factual complaints not admissible in a review proceeding, noting the first-instance judge had already properly addressed these issues with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: Appeals based on alleged failure to apply non-punishment causes or grant generic mitigating circumstances are inadmissible if they constitute mere factual complaints rather than legal errors, as the lower court's decision is unassailable if not logically flawed.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility non-punishment cause generic mitigating circumstances factual complaints review Italian Penal Code domanda d'asilo di cittadino etiope esenzione dalla pena asilo di curdi siriani

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
3, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in ragione delle modalità della condotta e sul mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art.
Art. 62 bis cod. pen.
in ragione delle modalità della condotta e sul mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.
art. 131-bis cod. pen
3, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sohail Khaled Mohamed Abdelsalam nato in Egitto il 4/03/1993 avverso la sentenza del 20/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - aventi ad aggetto la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in ragione delle modalità della condotta e sul mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. peri, in ragione della intensità del dolo e della reiterazione di attività fisicamente aggressive e minacciose nei confronti di più soggetti).

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, R.v. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.