Ordinanza — n. 34130/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Grillo Gaetano nato a Palermo il 21/11/1966 avverso la sentenza del 1/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo motivo - relativo alla mancata rinnovazione dell'attività probatoria - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché pret.old<' una rivisitazione fattuale della vicenda. Osservato che il secondo motivo relativo alla mancata esclusione della recidiva contestata nel capo di imputazione è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello territoriale motiva puntualmente sul fatto che l'imputato risultava gravato all'epoca del fatto da quattro precedenti per truffe, tre dei quali formatisi nel quinquennio, e che tale circostanza rivelava la propensione dell'imputato alla perpetrazione di tale peculiare genere di reati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34130/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato che il secondo motivo relativo alla mancata esclusione della recidiva contestata nel capo di imputazione è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello territoriale motiva puntualmente sul fatto che l'imputato risultava gravato all'epoca del fatto da quattro precedenti per truffe, tre dei quali formatisi nel quinquennio, e che tale circostanza rivelava la propensione dell'imputato alla perpetrazione di tale peculiare genere di reati.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Grillo Gaetano nato a Palermo il 21/11/1966 avverso la sentenza del 1/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che il primo motivo - relativo alla mancata rinnovazione dell'attività probatoria - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché pret.old<' una rivisitazione fattuale della vicenda. Osservato che il secondo motivo relativo alla mancata esclusione della recidiva contestata nel capo di imputazione è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello territoriale motiva puntualmente sul fatto che l'imputato risultava gravato all'epoca del fatto da quattro precedenti per truffe, tre dei quali formatisi nel quinquennio, e che tale circostanza rivelava la propensione dell'imputato alla perpetrazione di tale peculiare genere di reati.
Del resto, è significativo il fatto che, dopo il reato per cui si procede, sono sopravvenute altre due condanne per reati della stessa indole. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso