Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34127/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible because the legal error is not evident or manifest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34127/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible ex officio because the alleged error in legal qualification was not evident or manifest. The appellant argued that the crime of resistance to public authority was not absorbed by the crime of robbery, but the court found no clear violation of law under the simplified procedure rules. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal against a plea-bargain sentence is inadmissible if the alleged error is not evident or manifest, as such errors do not justify a full participation hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal evident error manifest error plea bargain criminal procedure legal qualification simplified procedure rapina qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, ,à ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 610, comma 1 cod. proc. pen.
448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 611 cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro
Sez. 6, Ordinanza n. 2721 dei 08/01/2018, Bouaroua
Sez. 6, Ordinanza n. 2721 dei 08/01/2018, Bouaroua, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Febbraro Odair nato in Brasile il 21/09/1997 avverso la sentenza del 21/06/2021 emessa dal Tribunale di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per non avere i itenuto il reato di resistenza a P.U. assorbito in quello di rapina. Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata n vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

Il ricorso, invero, ,à ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attirenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, 1 r )( n alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente. Al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara, pertanto, la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc, peri- sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5--bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

Non risulta, nel caso di specie, con carattere di manifesta evidenza e con indiscussa immediatezza, che il mancato assorbimento dei due reati sia palesemente eccentrico (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) ovvero frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n, 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), parametri che, elaborati prima della riforma operata con la legge n. 103 del 2017, consentivano il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento e che conservano efficacia anche nel vigente quadro normativo onde attribuire rilevanza alla erronea qualificazione giuridica del fatto, quale vizio denunciabile in Cassazione (cfr.

Sez. 6, Ordinanza n. 2721 dei 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). Osservato che alla inammissibilità del ricorso consegue la conCanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am