Ordinanza — n. 34124/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Onesto Vincenzo nato a Napoli il 09/10/1971 avverso la sentenza del 25/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la !evoca della pena sospesa concessa all'imputato con due distinte decisioni, rispettivamente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dei Tribunale di Torre Annunziata, manifestamente infondato, risolvendosi in una critica ai poteri officio' del giudice di merito legittimamente esercitati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 164 cod. pen; Ordinanza — n. 34124/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello evidenza, infatti, che l'imputato ha già goduto del beneficio per ben tre volte, di talché si imponeva per. legge la revoca della prima decisione, ai sensi dell'art. 164 cod. pen., e della seconda decisione, ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese-' processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Onesto Vincenzo nato a Napoli il 09/10/1971 avverso la sentenza del 25/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la !evoca della pena sospesa concessa all'imputato con due distinte decisioni, rispettivamente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dei Tribunale di Torre Annunziata, manifestamente infondato, risolvendosi in una critica ai poteri officio' del giudice di merito legittimamente esercitati.
La Corte di appello evidenza, infatti, che l'imputato ha già goduto del beneficio per ben tre volte, di talché si imponeva per. legge la revoca della prima decisione, ai sensi dell'art. 164 cod. pen., e della seconda decisione, ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese-' processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il