Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34124/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34124/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34124/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Onesto Vincenzo nato a Napoli il 09/10/1971 avverso la sentenza del 25/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la !evoca della pena sospesa concessa all'imputato con due distinte decisioni, rispettivamente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dei Tribunale di Torre Annunziata, manifestamente infondato, risolvendosi in una critica ai poteri officio' del giudice di merito legittimamente esercitati.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 164 cod. pen; Ordinanza — n. 34124/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello evidenza, infatti, che l'imputato ha già goduto del beneficio per ben tre volte, di talché si imponeva per. legge la revoca della prima decisione, ai sensi dell'art. 164 cod. pen., e della seconda decisione, ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese-' processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca della sospensione condizionale pericolo di reiterazione revisione della sentenza penale remissione della pena riesame dell'entità pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 164 cod. pen
legge la revoca della prima decisione, ai sensi dell'art. 164 cod. pen., e della seconda decisione, ai sensi dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Onesto Vincenzo nato a Napoli il 09/10/1971 avverso la sentenza del 25/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la !evoca della pena sospesa concessa all'imputato con due distinte decisioni, rispettivamente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dei Tribunale di Torre Annunziata, manifestamente infondato, risolvendosi in una critica ai poteri officio' del giudice di merito legittimamente esercitati.

La Corte di appello evidenza, infatti, che l'imputato ha già goduto del beneficio per ben tre volte, di talché si imponeva per. legge la revoca della prima decisione, ai sensi dell'art. 164 cod. pen., e della seconda decisione, ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese-' processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il