Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints not admissible in legality proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the challenged arguments constituted mere factual complaints rather than legal issues suitable for review in legality proceedings. The appellant argued against a conviction for dangerous escape and the denial of a specific exclusion from punishment, but the Court noted these points were already fully examined and rejected by the lower appellate court with sound legal reasoning. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked admissibility under the law, ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cologno Maurizio nato a San Severo 1110/12/1970 avverso la sentenza del 13/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che i due motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
La Corte di appello ha, infatti, evidenziato come la fuga spericolata in area riservata ai pedoni e in una via imboccata contromano valga a integrare il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., ben sapendo l'imputato di essere stato invitato a fermarsi - con l'intimazione dell'a/t e con l'esibita paletta di servizio - e di essere inseguito per le procedure di controllo e di contestazione amministrativa. Del pari la Corte ha puntualmente sottolineato l'impossibilità di riconoscere la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod, pen. per le modalità altamente rischiose dell'azione e per il comportamento abituale, trattandosi di soggetto già condannato in due circostanze per reati di resistenza a pubblico ufficiale.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P, Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso