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Ordinanza — n. 34120/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as sentencing discretion belongs to the trial judge under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34120/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complainant's arguments were merely repetitive of those already rejected by the lower court. The trial judge had determined the sentence based on statutory guidelines regarding aggravating and mitigating circumstances, exercising proper discretion under the Penal Code. Consequently, the court held that the cassation judge cannot re-evaluate the sentence's appropriateness when the lower court's reasoning was logical and grounded in the law.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate the appropriateness of a sentence when the lower court exercised its discretion in accordance with statutory principles and provided a logical reasoning process.

Parole chiave

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sentencing discretion Italian Penal Code cassation inadmissibility judicial reasoning proportionality principle gravità della pena modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Hdili Fouad nato in Marocco il 01/12/1985 avverso la sentenza del 9/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che l'unico motivo dedotto è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La graduazione della pena, anche in relazione ah aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura pari al minimo edittale e dell'apprezzarnento del giudice di merito che ha richiamato la gravità del fatto/reato e la capacità a delinquere dell'imputato.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarate inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis