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Ordinanza — n. 34118/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded, rejecting alternative reading of threats.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34118/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its generic nature and manifest unfoundedness. The appellant argued for a reduced reading of the facts, claiming the lower court mischaracterized hostile sentiments as concrete threats, but the court noted these arguments merely reiterated unaddressed grievances from the appellate stage. Consequently, the court dismissed the appeal, citing the lower court's sufficient reasoning regarding the intimidating nature of the agent's actions.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or repetitive arguments that fail to engage with the lower court's reasoning result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifest unfoundedness reiterative censure threats vs sentiments Cassa delle ammende procedural dismissal minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Tufariello Giuseppe nato a Bitonto il 29/01/1988 avverso la sentenza del 17/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.

Il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato, rr a di vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria derivava dai riferimenti dell'agente a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalislricamente dirette a condizionare e idonee turbare ì militari nell'esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al contesto e all'attività in corso. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i