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Ordinanza — n. 34114/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism and prescription grounds due to lack of admissibility and procedural timing issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34114/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground regarding recidivism was rejected because the lower court provided sufficient reasoning on the defendant's dangerousness and violent conduct. The second ground concerning the statute of limitations was deemed unfounded as the limitation period expired after the second-instance judgment was rendered.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a second-instance judgment is inadmissible if the first ground relies on facts already adequately argued below, and if the second ground regarding prescription is manifestly unfounded because the limitation period expired post-judgment.

Parole chiave

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recidivism admissibility statute of limitations timing second instance appeal procedural inadmissibility Cassation review scope recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena precedenti penali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Franzè Pasquale Massimiliano nato a Desio il 12/05/1976 avverso la sentenza del 28/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Osservato che il primo motivo di ricorso avente ad oggetto la ritenuta sussistenza della recidiva non è proponibile in sede di legittimità a fronte della adeguata motivazione fornita dalla Corte distrettuale (pag. 4), che ha evidenziato, oltre che l'esistenza di numerose condanne per reati caratterizzati da azione violenta, la circostanza che l'ulteriore condotta per cui si pi ocede in questa sede appare espressione della pericolosità dell'imputato e della sua incapacità di contenere le proprie pulsioni illecite.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso -- con il quale si denuncia che i fatti contestati a Franzè risultano estinti per prescrizione - è manifestamente infondato, posto che il reato risulta commesso I'l luglio 2013 e, tenuto conto degli oltre dieci mesi di sospensione dei termini di prescrizione, gli stessi si sono prescritti a dicembre 2021, e quindi successivamente alla sentenza di secondo grado. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con id condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

P, Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i