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Ordinanza — n. 34111/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34111/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34111/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: El Haiba Amine nato il 1/08/1986 a Casablanca avverso la sentenza del 22/10/2021 emessa dalla Corte d'appello d Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che le censure relative alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto e al trattamento sanzionatorio non appaiono scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impirgrita. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione fornita dalla Corte di appello.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34111/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione fornita dalla Corte di appello.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino etiope diritto di ottenere una decisione cancellazione dall'albo avvocati amnistia assenza di caso di rigore controllo della detenzione
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: El Haiba Amine nato il 1/08/1986 a Casablanca avverso la sentenza del 22/10/2021 emessa dalla Corte d'appello d Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che le censure relative alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto e al trattamento sanzionatorio non appaiono scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impirgrita. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione fornita dalla Corte di appello.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 17/06/2022 Il Consigli re Il Presidente Maria Sab igna P O S I T A IN \ CI ' 15 sr 22 Il.