Criminal appeal dismissed for lack of justification under Art. 393-bis Code requiring unjust persecution beyond official duties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to apply the justification under Article 393-bis of the Penal Code. The appellant argued for a defense based on this article, but the appellate court had already provided a complete response to this ground. The Supreme Court ruled that such a justification requires unjust persecution exceeding functional limits, not merely illegitimate conduct, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis c.p.; The justification under Article 393-bis of the Penal Code is not applicable to merely illegitimate conduct by a public official but presupposes an unjustly persecutory activity that arbitrarily exceeds functional limits and completely departs from ordinary control and prevention modes.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Gloria Salvatore, nato a Torino il 15 Marzo 1977 avverso la sentenza del 26 /10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che il motivolricorso sulla mancata applicazione della cair-,a giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. replica il motivo di appello, al quale è già stata fornita congrua e completa risposta (pag. 4), con conseguente esclusione dell'illegittimità e dell'arbitrarietà dell'atto.
La valutazione è conforme ai principi affermati da questa Corte secondo i quali la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione della azione di controllo e prevenzione dernandatagli nei confronti del privato destinatario. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso