Ordinanza — n. 34094/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HRISTU MIHAITA nato il 29/07/1982 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità, non avendo formato oggetto di appello ove era contestato unicamente il trattamento sanzionatorio. Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la commisurazione della pena, ritenuta eccessiva, non è consentito in sede di legittimità, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 34094/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità, non avendo formato oggetto di appello ove era contestato unicamente il trattamento sanzionatorio. Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la commisurazione della pena, ritenuta eccessiva, non è consentito in sede di legittimità, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HRISTU MIHAITA nato il 29/07/1982 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità, non avendo formato oggetto di appello ove era contestato unicamente il trattamento sanzionatorio. Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la commisurazione della pena, ritenuta eccessiva, non è consentito in sede di legittimità, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C