Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34094/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34094/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34094/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HRISTU MIHAITA nato il 29/07/1982 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità, non avendo formato oggetto di appello ove era contestato unicamente il trattamento sanzionatorio. Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la commisurazione della pena, ritenuta eccessiva, non è consentito in sede di legittimità, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 34094/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità, non avendo formato oggetto di appello ove era contestato unicamente il trattamento sanzionatorio. Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la commisurazione della pena, ritenuta eccessiva, non è consentito in sede di legittimità, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena remissione della pena modalità di calcolo dell'ammenda evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 cod. pen
Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HRISTU MIHAITA nato il 29/07/1982 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità, non avendo formato oggetto di appello ove era contestato unicamente il trattamento sanzionatorio. Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la commisurazione della pena, ritenuta eccessiva, non è consentito in sede di legittimità, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C