Italian court dismisses appeal claiming lack of defense review and redefines passive resistance as active threats.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellate court had already addressed the defense's written conclusions, noting that the appellant's claims regarding identification and passive resistance were unsupported by the record. The court rejected the argument that the incident constituted mere passive resistance, emphasizing instead that the defendant's actions involved specific threats intended to intimidate military personnel during an ongoing operation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellate court has sufficiently reasoned its decision regarding the defense's written conclusions, and facts characterized as mere passive resistance may constitute active threats depending on context and intent.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TATANGELO ELIA nato a AGNONE il 16/09/1988 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUiLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo relativo al mancato esame delle conclusioni scritte della difesa è manifestamente infondato posto che nelle stesse erano reiterati i motivi del ricorso relativi alla identificazione dell'imputato e alla sussistenza di una mera resistenza passiva da parte di Tatangelo. Su tali censure la Corte di appello ha esaurientemente motivato, evidenziando che il fatto avvenne in pieno giorno e ciò consentì agli operanti di vedere il conducente dell'auto che venne riconosciuto. Riconoscimento riferito del teste in termini di certezza e correttamente ritenuto affidabile, essendo Tatangelo persona conosciuta agli operanti.
Il ricorrente propone, inoltre, una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato, ma di vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria derivava dai riferimenti dell'agente a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalisticamente dirette a condizionare e idonee turbare i militari nell'esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al contesto e all'attività in corso.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Cons estensore