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Ordinanza — n. 34091/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34091/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34091/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMMETTI ANTONINO nato a VASTO il 17/10/1981 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, che reitera le censure formulate in appello (circa la presenza di più persone allorchè fu proferita la frase oltraggiosa "vi ammazzo"), disattese con congrua e completa motivazione con la quale il ricorso non si confronta. La Corte d'appello di L'Aquila ha, infatti, puntualmente evidenziato che i testimoni hanno dichiarato che, quando fu proferita la frase in questione, erano presenti diverse persone. Correttamente è stato ritenuto integrato il reato di oltraggio, in quanto le espressioni offensive furono pronunciate nei confronti dei pubblici ufficiali, alla presenza di più persone, non essendo necessaria né l'identificazione dei presenti né la effettiva percezione delle offese, essendo sufficiente la mera possibilità di percezione da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34091/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte d'appello di L'Aquila ha, infatti, puntualmente evidenziato che i testimoni hanno dichiarato che, quando fu proferita la frase in questione, erano presenti diverse persone. Correttamente è stato ritenuto integrato il reato di oltraggio, in quanto le espressioni offensive furono pronunciate nei confronti dei pubblici ufficiali, alla presenza di più persone, non essendo necessaria né l'identificazione dei presenti né la effettiva percezione delle offese, essendo sufficiente la mera possibilità di percezione da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466).

Parole chiave

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oltraggio alla corte ingiuria espressioni sconvenienti pubblica istigazione a delinquere oltraggio a uno Stato estero minaccia all'ordine pubblico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMMETTI ANTONINO nato a VASTO il 17/10/1981 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, che reitera le censure formulate in appello (circa la presenza di più persone allorchè fu proferita la frase oltraggiosa "vi ammazzo"), disattese con congrua e completa motivazione con la quale il ricorso non si confronta. La Corte d'appello di L'Aquila ha, infatti, puntualmente evidenziato che i testimoni hanno dichiarato che, quando fu proferita la frase in questione, erano presenti diverse persone. Correttamente è stato ritenuto integrato il reato di oltraggio, in quanto le espressioni offensive furono pronunciate nei confronti dei pubblici ufficiali, alla presenza di più persone, non essendo necessaria né l'identificazione dei presenti né la effettiva percezione delle offese, essendo sufficiente la mera possibilità di percezione da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consi estensore P