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Ordinanza — n. 34090/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding generic mitigating circumstances in Italian criminal law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34090/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground contested the refusal of generic mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court failed to properly consider these factors, while the court noted that a reference to prior criminal history was sufficient. Consequently, the appeal was rejected as it violated established procedural rules regarding the scope of appeals in criminal matters.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible in the final instance if the trial court merely references the defendant's prior criminal record as decisive elements.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal appeal admissibility prior criminal record reference final instance review limits Italian criminal procedure attenuazione della pena condono delle spese procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANCEA VICTOR SIMION nato il 12/08/1995 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso - che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, facendo la sentenza puntuale riferimento ai precedenti penali dell'imputato. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il COsigliere estensore esidente