Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34089/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34089/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34089/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA UMBERTO nato a PESCARA il 20/01/1984 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Il ricorso è inammissibile perché generico e diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifesta illogica in punto di dolo, la diversa valutazione in fatto sulla consapevolezza a volontà dell'imputato di violare le prescrizioni impostegli. La sentenza impugnata, infatti, ha evidenziato sul punto che l'imputato non poteva ignorare la data di cessazione della detenzione domiciliare, avendo la Procura emesso l'ordine di liberazione con indicazione della data esatta. La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 34089/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata, infatti, ha evidenziato sul punto che l'imputato non poteva ignorare la data di cessazione della detenzione domiciliare, avendo la Procura emesso l'ordine di liberazione con indicazione della data esatta. La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura.

Parole chiave

Generato dall'IA
aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena evasione all'obbligo di contribuzione motivi soggettivi successivi alla fuga liberazione condizionale proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 cod. pen
La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA UMBERTO nato a PESCARA il 20/01/1984 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché generico e diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifesta illogica in punto di dolo, la diversa valutazione in fatto sulla consapevolezza a volontà dell'imputato di violare le prescrizioni impostegli. La sentenza impugnata, infatti, ha evidenziato sul punto che l'imputato non poteva ignorare la data di cessazione della detenzione domiciliare, avendo la Procura emesso l'ordine di liberazione con indicazione della data esatta. La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere, tepsore Il Presiden