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Ordinanza — n. 34087/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34087/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34087/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Llani Like nato a Durazzo il 1/05/1986 avverso la sentenza del 7/01/2022 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34087/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato -, oltre che versato in fatto, è meramente reiterativo di quello formulato in appello, disatteso con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. La Corte di Appello ha, infatti, rimarcato come l'assenza dell'imputato dal proprio domicilio, sia stata accertata dall'operante non solo sulla base delle dichiarazioni del padre dello stesso, ma anche personalmente ispezionando l'intera abitazione.

Parole chiave

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perquisizione domiciliare violazione dell'obbligo di mantenimento inadempimento reiterato riesame dell'entità pena istruzione penale per appropriazione indebita spese per le indagini
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Llani Like nato a Durazzo il 1/05/1986 avverso la sentenza del 7/01/2022 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato -, oltre che versato in fatto, è meramente reiterativo di quello formulato in appello, disatteso con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. La Corte di Appello ha, infatti, rimarcato come l'assenza dell'imputato dal proprio domicilio, sia stata accertata dall'operante non solo sulla base delle dichiarazioni del padre dello stesso, ma anche personalmente ispezionando l'intera abitazione.

Il secondo motivo - che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è saldamente ancorato ai precedenti penali dell'imputato e, quindi, è insindacabile. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere estensore Pre