Ordinanza — n. 34086/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHETTI DAVIDE nato a CAGLIARI il 03/05/1975 avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi - che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità per il reato di cui all'art.335 cod. pen. -, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto (sulla condotta agevolativa del reato tenuta dall'imputato e alla base del reato della distruzione, dispersione delle slot machine sequestrate), sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere/estensore Il Presidente
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34086/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Entrambi i motivi - che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità per il reato di cui all'art.335 cod. pen. -, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto (sulla condotta agevolativa del reato tenuta dall'imputato e alla base del reato della distruzione, dispersione delle slot machine sequestrate), sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere/estensore Il Presidente
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHETTI DAVIDE nato a CAGLIARI il 03/05/1975 avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi - che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità per il reato di cui all'art.335 cod. pen. -, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto (sulla condotta agevolativa del reato tenuta dall'imputato e alla base del reato della distruzione, dispersione delle slot machine sequestrate), sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere/estensore Il Presidente