Ordinanza — n. 34083/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTINO UMBERTO nato a GENOVA il 26/03/1976 avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAcarcUsi\-7F§o_ alte Orti udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Rilevato che entrambi i motivi sono proposti per motivi non consentiti in sede di legittimità e che devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano In particolare, quanto al primo motivo relativo alla violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., va rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34083/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al secondo motivo, relativo alla ritenuta sussistenza del reato di peculato, deve osservarsi che in tema di patteggiamento in appello, l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 -dep. 04/02/2020-, Furino Rv. 2;78114). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTINO UMBERTO nato a GENOVA il 26/03/1976 avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAcarcUsi\-7F§o_ alte Orti udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che entrambi i motivi sono proposti per motivi non consentiti in sede di legittimità e che devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano In particolare, quanto al primo motivo relativo alla violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., va rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853).
Quanto al secondo motivo, relativo alla ritenuta sussistenza del reato di peculato, deve osservarsi che in tema di patteggiamento in appello, l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 -dep. 04/02/2020-, Furino Rv. 2;78114). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consiglie este ore Il Pr