Ordinanza — n. 34082/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI ALDO nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 02/04/1982 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto l'erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, non avendo formato oggetto di appello ove era contestato unicamente il riconoscimento della recidiva. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere es nsore —ri) Presidente
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34082/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto l'erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, non avendo formato oggetto di appello ove era contestato unicamente il riconoscimento della recidiva. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere es nsore —ri) Presidente
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI ALDO nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 02/04/1982 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto l'erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, non avendo formato oggetto di appello ove era contestato unicamente il riconoscimento della recidiva. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere es nsore —ri) Presidente