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Ordinanza — n. 34082/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34082/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34082/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI ALDO nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 02/04/1982 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto l'erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, non avendo formato oggetto di appello ove era contestato unicamente il riconoscimento della recidiva. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere es nsore —ri) Presidente

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34082/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto l'erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, non avendo formato oggetto di appello ove era contestato unicamente il riconoscimento della recidiva. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere es nsore —ri) Presidente

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione modalità di calcolo dell'ammenda pena pecuniaria non riscuotibile ammende per infrazione procedurale riesame dell'entità pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI ALDO nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 02/04/1982 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto l'erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, non avendo formato oggetto di appello ove era contestato unicamente il riconoscimento della recidiva. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere es nsore —ri) Presidente