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Ordinanza — n. 34081/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34081/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34081/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Vitellozzi Alessandro nato a Sant'Elpidio a Mare il 9/11/1982 avverso la sentenza del 18/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; letta la memoria difensiva reiterativa del primo motivo di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34081/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I giudici hanno correttamente ritenuto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di evasione la durata dell'allontanamento (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977). Il terzo motivo di ricorso - avente ad oggetto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. è inammissibile perché generico e diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifesta illogica, la diversa valutazione in fatto e manifestamente infondato nella parte in cui denuncia violazione di legge in relazione all'art. 385, quarto comma, cod. pen.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione sospensione dell'allontanamento aiuto all'evasione di detenuti sfratto ritiro della querela penale esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Vitellozzi Alessandro nato a Sant'Elpidio a Mare il 9/11/1982 avverso la sentenza del 18/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; letta la memoria difensiva reiterativa del primo motivo di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso- che contesta l'omessa notifica del decreto di citazione in appello dell'imputato — è manifestamente infondato, risultando tale notifica essere stata effettuata a mani del Vitellozzi il 30/04/2021. Il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della responsabilità di Vitellozzi per il reato di evasione, difettando la lesione del bene giuridico, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza della censura, meramente reiterativa di quella formulata in appello, disattesa con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta.

I giudici hanno correttamente ritenuto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di evasione la durata dell'allontanamento (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977). Il terzo motivo di ricorso - avente ad oggetto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. è inammissibile perché generico e diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifesta illogica, la diversa valutazione in fatto e manifestamente infondato nella parte in cui denuncia violazione di legge in relazione all'art. 385, quarto comma, cod. pen.

La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, secondo cui non è configurabile la circostanza attenuante invocata, nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Rv. 280479). Quanto al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, deve osservarsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella in esame che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consiglier