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Ordinanza — n. 34077/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34077/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34077/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEANZA ANTONINO nato a ENNA il 07/06/1964 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTAMISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Il ricorso è inammissibile perché generico e diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifesta illogica in punto di dolo, la diversa valutazione in fatto sulla consapevolezza a volontà dell'imputato di violare le prescrizioni impostegli. La sentenza impugnata, infatti, dopo avere evidenziato sul punto che l'imputato dichiarava di essersi recato, durante l'orario di lavoro, all'ufficio postale per riscuotere lo stipendio, ha sottolineato che risultava accertato che lo stipendio era stato versato telematicamente con accredito sul conto corrente e che, quindi, l'imputato non era credibile.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 34077/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di CUI all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti appropriazione indebita di trattenute salariali tentata sottrazione d'imposta elusione fiscale uscita illegale dal paese

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di CUI all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEANZA ANTONINO nato a ENNA il 07/06/1964 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTAMISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché generico e diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifesta illogica in punto di dolo, la diversa valutazione in fatto sulla consapevolezza a volontà dell'imputato di violare le prescrizioni impostegli. La sentenza impugnata, infatti, dopo avere evidenziato sul punto che l'imputato dichiarava di essersi recato, durante l'orario di lavoro, all'ufficio postale per riscuotere lo stipendio, ha sottolineato che risultava accertato che lo stipendio era stato versato telematicamente con accredito sul conto corrente e che, quindi, l'imputato non era credibile.

La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di CUI all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consiglier1é estensore Irreside