Ordinanza — n. 34073/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAGNA VITO MAURIZIO nato a MARSALA il 26/01/1969 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso con il quale si eccepisce l'omesso esame da parte della Corte di appello dell'istanza di rinvio del procedimento per astensione dalle udienze del difensore - è manifestamente infondato. Il procedimento a carico di Alagna è stato, infatti, celebrato in camera di consiglio ove è esclusa la presenza del difensore. Da ciò consegue che, essendo il contraddittorio meramente cartolare, al difensore non è consentito chiedere il rinvio dell'udienza per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Camere penali. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere estensore lIl Presidente NlaripS.abina Vigna Anna Peti i zellis
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34073/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'unico motivo di ricorso con il quale si eccepisce l'omesso esame da parte della Corte di appello dell'istanza di rinvio del procedimento per astensione dalle udienze del difensore - è manifestamente infondato. Il procedimento a carico di Alagna è stato, infatti, celebrato in camera di consiglio ove è esclusa la presenza del difensore. Da ciò consegue che, essendo il contraddittorio meramente cartolare, al difensore non è consentito chiedere il rinvio dell'udienza per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Camere penali. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere estensore lIl Presidente NlaripS.abina Vigna Anna Peti i zellis
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAGNA VITO MAURIZIO nato a MARSALA il 26/01/1969 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso con il quale si eccepisce l'omesso esame da parte della Corte di appello dell'istanza di rinvio del procedimento per astensione dalle udienze del difensore - è manifestamente infondato. Il procedimento a carico di Alagna è stato, infatti, celebrato in camera di consiglio ove è esclusa la presenza del difensore. Da ciò consegue che, essendo il contraddittorio meramente cartolare, al difensore non è consentito chiedere il rinvio dell'udienza per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Camere penali. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere estensore lIl Presidente NlaripS.abina Vigna Anna Peti i zellis