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Ordinanza — n. 34067/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34067/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34067/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Borghetto Eugenio nato a Reggio Calabria il 20/01/1968 avverso la sentenza del 20/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; letta la nota difensiva reiterativa dei motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34067/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo relativo al riconoscimento della recidiva non è consentito in sede di legittimità, a fronte della puntuale motivazione della Corte di appello che, dopo avere evidenziato che l'imputato ha riportato un precedente specifico (violazione dell'art. 416-bis cod. pen.), ha rimarcato che il reato ascritto all'imputato non è espressione di mera ricaduta nell'illecito, ma di una crescente ferma capacità a delinquere, non efficacemente contrastata dalla pena inflitta ed espiata precedentemente, anche usufruendo dei benefici di legge.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti aggravamento della pena revisione della sentenza penale reato continuato riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo relativo al riconoscimento della recidiva non è consentito in sede di legittimità, a fronte della puntuale motivazione della Corte di appello che, dopo avere evidenziato che l'imputato ha riportato un precedente specifico (violazione dell'art. 416-bis cod.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Borghetto Eugenio nato a Reggio Calabria il 20/01/1968 avverso la sentenza del 20/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; letta la nota difensiva reiterativa dei motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo relativo al riconoscimento della recidiva non è consentito in sede di legittimità, a fronte della puntuale motivazione della Corte di appello che, dopo avere evidenziato che l'imputato ha riportato un precedente specifico (violazione dell'art. 416-bis cod. pen.), ha rimarcato che il reato ascritto all'imputato non è espressione di mera ricaduta nell'illecito, ma di una crescente ferma capacità a delinquere, non efficacemente contrastata dalla pena inflitta ed espiata precedentemente, anche usufruendo dei benefici di legge.

L'attitudine al delitto, testimonianza dal precedente a carico dell'imputato, può, quindi, secondo la Corte di appello dirsi consolidata in scelte criminali di contesto mafioso, espressione di una perduranza al servizio dell' illecito, e, anzi, di una progressione nella determinazione a delinquere, idonea a sostenere l'aggravamento. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere estensore J-11, PresideR