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Ordinanza — n. 33885/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning for generic mitigating circumstances due to prior convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33885/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision on generic mitigating circumstances was legally sound. The appellant argued the appellate court ignored the minor nature of two prior convictions and the defendant's good conduct, yet the trial judge properly weighed these factors against the severity of the current offense. Since the reasoning was non-contradictory and addressed the statutory elements, the cassation court upheld the conviction and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; In matters of generic mitigating circumstances, the trial judge's factual assessment is unreviewable on appeal provided the reasoning is non-contradictory and accounts for the relevant elements under Article 133 of the Penal Code.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances prior criminal record factual assessment review appeal inadmissibility Article 133 Penal Code attenuazione della pena pericolo di reiterazione alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
Art. 10 d.lgs. 74/2000
art. 10 d.lgs. 74/2000
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDOLFI MARCO nato a GENOVA il 06/05/1957 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con un unico motivo ricorso, Marco Landolfi, condannato per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, deduce il vizio di motivazione con riferimento, in particolare, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - si evocano anche il rigetto della richiesta sospensione condizionale della pena e della riduzione della stessa, senza tuttavia svolgere specifiche argomentazioni sul punto - in quanto la Corte d'appello avrebbe fondato la propria decisione sull'esistenza di due precedenti penali, senza considerare la lievità degli stessi (uno riguarderebbe un reato depenalizzato, l'altro un reato commesso tra il 1989 e il 2003) e il buon comportamento successivo al fatto;

Ritenuto che si tratta di motivo inammissibile, perché in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione e, nel caso di specie, la sentenza impugnata reca effettiva e logica motivazione, facendo riferimento ai precedenti penali e all'assenza di elementi di segno positivo capaci di mitigare la gravità dei fatti e l'intensità del dolo; lo stesso vale per la pena inflitta, che non è oggettivamente suscettibile d'essere condizionalmente sospesa;

Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15