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Ordinanza — n. 33884/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and misapplication of conditional suspension rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33884/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's arguments constituted mere factual complaints rather than legal violations. The lower court correctly inferred criminal intent from the non-submission of required invoices, while the Cassation court affirmed that conditional suspension of accessory penalties applies automatically without separate judicial orders. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 10 d.lgs. 74/2000; Art. 166 cod. pen.: Appeals based solely on factual disputes or misinterpretations of automatic legal consequences regarding accessory penalties are inadmissible if the lower court's reasoning aligns with established case law.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints conditional suspension accessory penalties criminal intent documentary evidence court costs omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 10 d.lgs. 74/2000
Art. 166 cod. pen.
Rilevato che è parimenti inammissibile il terzo motivo ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge, in particolare dell'art. 166 cod.
Art. 4, legge 7 febbraio 1990 n. 19
pen., in relazione alla mancata sospensione condizionale delle sanzioni accessorie, avendo la sentenza impugnata correttamente affermato che la sospensione condizionale delle pene accessorie, a seguito della modificazione della norma, introdotta dall'art. 4, legge 7 febbraio 1990 n.
art. 10 d.lgs. 74/2000
art. 166 cod. pen
Rilevato che è parimenti inammissibile il terzo motivo ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge, in particolare dell'art. 166 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali
Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv.
Sez. 5, n. 2131 del 09/01/1992, Fabbri
19, è un effetto della sospensione condizionale della pena principale e si realizza automaticamente senza necessità di un provvedimento che faccia esplicito riferimento alle prime (Sez. 5, n. 2131 del 09/01/1992, Fabbri, Rv.
Sez. 3, n. 763 del 28/10/2009, Tomasetti
sul punto anche Sez. 3, n. 763 del 28/10/2009, Tomasetti, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIGUGLIO COSIMO DAMIANO NATALINO nato a TAORMINA il 27/09/1965 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con il primo motivo ricorso, Cosimo Damiano Natalino Briguglio deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, che la Corte d'appello avrebbe desunto dall'operatività dell'impresa negli anni in contestazione e dalla mancata consegna della documentazione utile alla ricostruzione degli affari dalla ditta, elementi dai quali non sarebbe possibile trarre né l'esistenza della documentazione mai acquisita, né il dolo dell'imputato e, con il secondo motivo, lamenta violazione della disposizione incriminatrice e vizio di motivazione per avere il giudice errato nel procedimento logico con il quale è pervenuto all'affermazione di sussistenza della contabilità obbligatoria, con occultamento della stessa da parte dell'imputato, non potendo ritenersi significativo il mero dato che fossero state emesse alcune fatture;

Ritenuto che entrambi i motivi sono inammissibili perché propongono mere doglianze in punto di fatto e riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha fatto buongoverno di consolidati orientamenti (cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862), logicamente argomentando che, essendo state rilasciate fatture di cui era obbligatoria la conservazione non esibite durante la verifica, le stesse erano state occultate o distrutte con condotta dolosa (da parte di un soggetto da anni evasore totale);

Rilevato che è parimenti inammissibile il terzo motivo ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge, in particolare dell'art. 166 cod. pen., in relazione alla mancata sospensione condizionale delle sanzioni accessorie, avendo la sentenza impugnata correttamente affermato che la sospensione condizionale delle pene accessorie, a seguito della modificazione della norma, introdotta dall'art. 4, legge 7 febbraio 1990 n. 19, è un effetto della sospensione condizionale della pena principale e si realizza automaticamente senza necessità di un provvedimento che faccia esplicito riferimento alle prime (Sez. 5, n. 2131 del 09/01/1992, Fabbri, Rv. 189560; cfr. sul punto anche Sez. 3, n. 763 del 28/10/2009, Tomasetti, Rv. 245898);

Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile - nulla aggiungendo, in relazione agli argomenti già sviluppati in ricorso, la memoria difensiva datata 29 giugno u.s. con cui si è invece insistito per l'ammissibilità e la fondatezza dell'impugnazione - con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così