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Ordinanza — n. 33883/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33883/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33883/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO GIOVANNI nato a MARSALA il 10/01/1968 avverso la sentenza del 10/06/2021 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo dell'atto d'impugnazione - erroneamente proposto come appello pur a fronte di condanna alla sola pena dell'ammenda e trasmesso a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - con cui Giovanni Pinto lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è inammissibile perché propone una mera doglianza di fatto non deducibile in sede di legittimità, sostenendosi che il giudice avrebbe errato nel rigettare la richiesta affermandone l'incompatibilità con i precedenti specifici, laddove l'imputato avrebbe un unico precedente;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 33883/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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insufficienza di prove indigenza processuale non provata ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO GIOVANNI nato a MARSALA il 10/01/1968 avverso la sentenza del 10/06/2021 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo dell'atto d'impugnazione - erroneamente proposto come appello pur a fronte di condanna alla sola pena dell'ammenda e trasmesso a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - con cui Giovanni Pinto lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è inammissibile perché propone una mera doglianza di fatto non deducibile in sede di legittimità, sostenendosi che il giudice avrebbe errato nel rigettare la richiesta affermandone l'incompatibilità con i precedenti specifici, laddove l'imputato avrebbe un unico precedente;

è noto, infatti, che, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il travisamento della prova (qui sostanzialmente evocato) richiede l'allegazione dell'atto processuale che dia prova del lamentato travisamento, ciò che nella specie non avvenuto e che non consente a questa Corte, che non può fare accesso agli atti, di rilevare la contraddittorietà tra quanto precisamente affermato in motivazione e quanto risulterebbe dal fascicolo processuale; Considerato che è parimenti inammissibile in sede di legittimità il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, nel caso di specie esercitato facendosi riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e contenendosi la pena in termini prossimi al minimo della specie pecuniaria, senza che ciò contrasti con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, peraltro argomentato valorizzandosi la condotta successiva al reato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il