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Ordinanza — n. 33877/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33877/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33877/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIAFERRI ANNAMARIA nato a NAPOLI il 21/04/1968 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con un unico motivo ricorso, Annamaria Tagliaferri lamenta la violazione di legge in punto di mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva e il vizio di assenza di motivazione in merito al riconoscimento della recidiva;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 33877/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 4969 del 12/01/2012, Doku, Rv. 251809); Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione attenuazione della pena scemata imputabilità importanza del successo d'integrazione misure d'effetto equivalente uguaglianza nell'illegalità

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIAFERRI ANNAMARIA nato a NAPOLI il 21/04/1968 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con un unico motivo ricorso, Annamaria Tagliaferri lamenta la violazione di legge in punto di mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva e il vizio di assenza di motivazione in merito al riconoscimento della recidiva;

Ritenuto che si tratta di motivo inammissibile, perché mentre, per un verso, con l'appello l'imputata non aveva contestato il riconoscimento della recidiva, sicché la Corte territoriale non era tenuta a svolgere sul punto alcun approfondimento ed il motivo non è in questa sede per la prima volta deducibile giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., la sentenza impugnata ha dato non illogicamente conto delle ragioni a conferma del bilanciamento delle circostanze di opposto segno in termini di equivalenza, facendo buon governo del principio giusta il quale, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari e aa., Rv. 260415;

Sez. 2, n. 4969 del 12/01/2012, Doku, Rv. 251809); Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15