Ordinanza — n. 33874/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENZI DANILA nato a PETRITOLI il 09/05/1977 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui Danila Renzi deduce il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 544 ter cod. pen., per avere la Corte d'appello confermato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata sulla base della sola percezione dello stato dei luoghi che ha avuto il teste - è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto non sindacabili in questa sede e perché la motivazione, asseritamente inesistente, è invece coerente e logica: lungi dall'aver valutato un unico "indizio", la Corte d'appello ha ritenuto integrata la fattispecie di reato sulla base delle insalubri modalità di custodia degli animali, dell'assenza di acqua e di cibo e della situazione igienico-sanitaria attestate dagli operatori del Corpo Forestale e dal medico veterinario intervenuti durante il sopralluogo, non illogicamente ritenute indicative di comportamenti insopportabili imposti ai cuccioli senza necessità e produttivi di ingiustificate sofferenze;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 544 ter cod. pen, art. 727 cod. pen; Ordinanza — n. 33874/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENZI DANILA nato a PETRITOLI il 09/05/1977 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui Danila Renzi deduce il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 544 ter cod. pen., per avere la Corte d'appello confermato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata sulla base della sola percezione dello stato dei luoghi che ha avuto il teste - è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto non sindacabili in questa sede e perché la motivazione, asseritamente inesistente, è invece coerente e logica: lungi dall'aver valutato un unico "indizio", la Corte d'appello ha ritenuto integrata la fattispecie di reato sulla base delle insalubri modalità di custodia degli animali, dell'assenza di acqua e di cibo e della situazione igienico-sanitaria attestate dagli operatori del Corpo Forestale e dal medico veterinario intervenuti durante il sopralluogo, non illogicamente ritenute indicative di comportamenti insopportabili imposti ai cuccioli senza necessità e produttivi di ingiustificate sofferenze;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato nella fattispecie meno grave prevista dall'art. 727 cod. pen. poiché la Corte territoriale avrebbe ricalcato la motivazione del giudice di primo grado - è parimenti inammissibile per analoghe ragioni, avendo il giudice d'appello (pp. 6-7) logicamente motivato, pur escludendo l'ipotesi della crudeltà e facendo riferimento alla generica nozione di "incuria", sulla volontarietà e consapevolezza degli insopportabili comportamenti imposti agli animali senza necessità, escludendo che si fosse trattato di condotta meramente colposa;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui si deduce il vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche (la Corte d'appello avrebbe fatto riferimento soltanto ai precedenti specifici) e della sospensione condizionale della pena - è altresì inammissibile perché riproduttivo di doglianze già disattese dal giudice di merito con sufficiente e non illogica motivazione (v. pag. 7 della sentenza), essendosi rilevato che, oltre ai precedenti specifici, non emergevano elementi di segno positivo valorizzabili e, con riferimento alla sospensione condizionale della pena, che questa non è consentita avendo l'imputata già usufruito due volte del beneficio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così