Ordinanza — n. 33867/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE DIVITIIS LOREDANA nato a NAPOLI il 20/04/1951 avverso l'ordinanza del 11/10/2021 del GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIApato_suyiso alle party udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorso con cui Loredana De Vitiis impugna l'ordinanza di archiviazione, resa dal g.i.p. per particolare tenuità del fatto nel procedimento iscritto a suo carico, a seguito di opposizione dalla medesima presentata, è inammissibile perché proposto contro provvedimento non ricorribile in sede di legittimità per gli ordinari motivi di ricorso previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr., quanto all'analogo provvedimento reso a seguito di opposizione all'archiviazione presentata dalla persona offesa, Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723), essendo soltanto reclamabile avanti al tribunale in composizione monocratica nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. (nella specie non dedotti);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33867/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che può procedersi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE DIVITIIS LOREDANA nato a NAPOLI il 20/04/1951 avverso l'ordinanza del 11/10/2021 del GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIApato_suyiso alle party udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorso con cui Loredana De Vitiis impugna l'ordinanza di archiviazione, resa dal g.i.p. per particolare tenuità del fatto nel procedimento iscritto a suo carico, a seguito di opposizione dalla medesima presentata, è inammissibile perché proposto contro provvedimento non ricorribile in sede di legittimità per gli ordinari motivi di ricorso previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr., quanto all'analogo provvedimento reso a seguito di opposizione all'archiviazione presentata dalla persona offesa, Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723), essendo soltanto reclamabile avanti al tribunale in composizione monocratica nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. (nella specie non dedotti);
Rilevato, pertanto, che può procedersi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 luglio