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Ordinanza — n. 33866/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33866/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33866/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIELLO DOMENICO nato a TORRE ANNUNZIATA il 04/01/1981 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Considerato che il ricorso proposto da Domenico Casciello è ictu ()culi inammissibile, limitandosi l'imputato a contestare del tutto genericamente il rigetto dei motivi proposti con l'appello a sostegno della richiesta di proscioglimento e sul trattamento sanzionatorio, senza specificare le ragioni dell'asserito vizio di motivazione e/o le doglianze che non avrebbero trovato puntuale disamina, così non consentendo a questa Corte di svolgere alcun tipo di sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33866/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 luglio 2022.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito esame di cassazione principio di Cassis de Dijon responsabilità scemata domanda di ricusazione danneggiamento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIELLO DOMENICO nato a TORRE ANNUNZIATA il 04/01/1981 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Considerato che il ricorso proposto da Domenico Casciello è ictu ()culi inammissibile, limitandosi l'imputato a contestare del tutto genericamente il rigetto dei motivi proposti con l'appello a sostegno della richiesta di proscioglimento e sul trattamento sanzionatorio, senza specificare le ragioni dell'asserito vizio di motivazione e/o le doglianze che non avrebbero trovato puntuale disamina, così non consentendo a questa Corte di svolgere alcun tipo di sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 luglio 2022.