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Ordinanza — n. 33864/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33864/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33864/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTARO GIUSEPPE nato a MONTE SANT'ANGELO il 11/03/1953 avverso la sentenza del 27/05/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAiblUatIvA~R~ udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'impugnazione proposta da Giuseppe Totaro, con appello sottoscritto dal difensore avv. Michele Arena avverso sentenza inappellabile perché di condanna alla sola pena dell'ammenda, è inammissibile e può essere decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto il suddetto difensore non risulta abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, non essendo iscritto nell'albo speciale ex art. 613 cod. proc. pen. al momento della sua presentazione;

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33864/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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cancellazione dall'albo avvocati patrocinatore di controparte permesso di promuovere un procedimento penale difesa d'ufficio nomina del difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
pen., in quanto il suddetto difensore non risulta abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, non essendo iscritto nell'albo speciale ex art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTARO GIUSEPPE nato a MONTE SANT'ANGELO il 11/03/1953 avverso la sentenza del 27/05/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAiblUatIvA~R~ udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'impugnazione proposta da Giuseppe Totaro, con appello sottoscritto dal difensore avv. Michele Arena avverso sentenza inappellabile perché di condanna alla sola pena dell'ammenda, è inammissibile e può essere decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto il suddetto difensore non risulta abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, non essendo iscritto nell'albo speciale ex art. 613 cod. proc. pen. al momento della sua presentazione;

Considerato che la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000), atto trasmesso a questa Corte, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dal giudice d'appello impropriamente adito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 luglio 20