Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Erika Cuttone inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in requiring a building permit for an unauthorized construction, but this was merely a repetition of her arguments from the appellate stage. The court rejected the appeal because the lower court had already thoroughly examined and dismissed these specific grievances with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal that merely reiterates grievances already adequately examined and rejected by the court of first instance without presenting new arguments or confronting the established case law is inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTTONE ERIKA nato a SALEMI il 26/06/1992 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui Erika Cuttone deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione per aver il giudice, di merito ritenuto che l'intervento edilizio abusivo realizzato richiedesse il previo rilascio del permesso di costruire è inammissibile, trattandosi della mera reiterazione di doglianza proposta con l'atto di appello, adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale;
Considerato, in particolare, che, richiamando consolidati orientamenti di legittimità - con cui il generico ricorso in alcun modo si confronta, invocando invece precedenti che non si attagliano al caso di specie - la sentenza impugnata ha non illogicamente argomentato l'ampliamento del preesistente edificio e la natura non precaria dell'intervento, con conseguente necessità del previo rilascio del permesso di costruire; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 luglio