Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33862/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33862/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33862/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUCCIONE CIRO FRANCESCO nato a PALERMO il 18/06/1970 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorso con cui Ciro Francesco Guccione lamenta il vizio di motivazione, con travisamento della prova, per essere stato ritenuto il dolo del contestato delitto di cui all'art. 256 bis d.lgs. 152/20'06 è inammissibile, trattandosi di reiterazione della medesima doglianza adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, avendo il giudice di merito ritenuto la sussistenza di una condotta volontaria sorretta dal dolo, valutando, con motivazione non illogica e qui non altrimenti sindacabile, la prova di cui si allega il travisamento - vale a dire le dichiarazioni nell'immediatezza dei fatti rese dal ricorrente - e rispetto alla quale il ricorrente sollecita un'alternativa ricostruzione inammissibile in sede di legittimità;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 256 bis d.lgs. 152/20; Ordinanza — n. 33862/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
reati di corruzione amministrazione infedele irregolarità finanziarie oltraggio alla corte risarcimento per atto illecito motivo vertente sullo sviamento di potere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 256 bis d.lgs. 152/20
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUCCIONE CIRO FRANCESCO nato a PALERMO il 18/06/1970 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorso con cui Ciro Francesco Guccione lamenta il vizio di motivazione, con travisamento della prova, per essere stato ritenuto il dolo del contestato delitto di cui all'art. 256 bis d.lgs. 152/20'06 è inammissibile, trattandosi di reiterazione della medesima doglianza adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, avendo il giudice di merito ritenuto la sussistenza di una condotta volontaria sorretta dal dolo, valutando, con motivazione non illogica e qui non altrimenti sindacabile, la prova di cui si allega il travisamento - vale a dire le dichiarazioni nell'immediatezza dei fatti rese dal ricorrente - e rispetto alla quale il ricorrente sollecita un'alternativa ricostruzione inammissibile in sede di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 luglio 2