Ordinanza — n. 33862/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUCCIONE CIRO FRANCESCO nato a PALERMO il 18/06/1970 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorso con cui Ciro Francesco Guccione lamenta il vizio di motivazione, con travisamento della prova, per essere stato ritenuto il dolo del contestato delitto di cui all'art. 256 bis d.lgs. 152/20'06 è inammissibile, trattandosi di reiterazione della medesima doglianza adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, avendo il giudice di merito ritenuto la sussistenza di una condotta volontaria sorretta dal dolo, valutando, con motivazione non illogica e qui non altrimenti sindacabile, la prova di cui si allega il travisamento - vale a dire le dichiarazioni nell'immediatezza dei fatti rese dal ricorrente - e rispetto alla quale il ricorrente sollecita un'alternativa ricostruzione inammissibile in sede di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 256 bis d.lgs. 152/20; Ordinanza — n. 33862/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUCCIONE CIRO FRANCESCO nato a PALERMO il 18/06/1970 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorso con cui Ciro Francesco Guccione lamenta il vizio di motivazione, con travisamento della prova, per essere stato ritenuto il dolo del contestato delitto di cui all'art. 256 bis d.lgs. 152/20'06 è inammissibile, trattandosi di reiterazione della medesima doglianza adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, avendo il giudice di merito ritenuto la sussistenza di una condotta volontaria sorretta dal dolo, valutando, con motivazione non illogica e qui non altrimenti sindacabile, la prova di cui si allega il travisamento - vale a dire le dichiarazioni nell'immediatezza dei fatti rese dal ricorrente - e rispetto alla quale il ricorrente sollecita un'alternativa ricostruzione inammissibile in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 luglio 2