Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33861/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to precluded fact-finding issues and new merit arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33861/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of an illegal waste dump, arguing violations of temporal requirements and lack of criminal intent, but these issues were precluded in cassation review. Furthermore, the claim regarding the minor nature of the offense was rejected because it constituted a new argument on the merits raised for the first time at the appellate level. Consequently, the court upheld the original judgment without addressing the substantive legal points raised by the appellant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2 lett. g) d.lgs. 36/2003; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they concern the ascertainment of facts or the evaluation of evidence precluded in this jurisdiction, or when they introduce new arguments on the merits not effectively deduced with specific grounds of error in the trial court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal precluded facts evaluation of evidence new merit argument waste dump crime criminal intent court costs gestione dei rifiuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 lett. g) d.lgs. 36/2003
Art. 131 bis cod. pen.
Rilevato che la violazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod.
art. 131 bis cod. pen
Rilevato che la violazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO GIUSEPPINA nato a PATTI il 18/09/1964 avverso la sentenza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con cui Giuseppina Caruso deduce, rispettivamente, la violazione del requisito temporale richiesto dall'art. 2, lett. g), d.lgs. 36/2003 per la configurazione di una discarica abusiva con vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale per insussistenza dell'elemento psicologico del reato, sono inammissibili, trattandosi di doglianze concernenti l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove preclusi in sede di legittimità, senza che siano stati efficacemente dedotti specifici vizi di motivazione o di travisamento delle prove acquisite (la ricorrente, senza neppure produrlo, evoca un verbale di denuncia di Emmi Salvatore che sarebbe "presente agli atti" - non si precisa se del fascicolo del pubblico ministero, ove dovrebbe essere custodito, o del fascicolo del dibattimento - senza nulla dire sulle dichiarazioni rese dal predetto Emmí nella testimonianza resa in giudizio);

Considerato, in particolare, che la sentenza argomenta circa la presenza di un accumulo non autorizzato, su una vasta area, di rifiuti di diversa natura al momento del sopralluogo dei Carabinieri e che esclude che quell'area potesse essere utilizzata per il deposito temporaneo di rifiuti, trattandosi di "isola ecologica" non attiva con divieto di utilizzo, mentre non illogicamente indica (fg. 4 e 5) i convergenti elementi indiziari che consentono di addebitare la responsabilità penale alla legale rappresentante della società che gestiva la raccolta dei rifiuti nel Comune ed i cui dipendenti disponevano delle chiavi del sito e furono ivi sorpresi dai Carabinieri;

Rilevato che la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. denunciata con il terzo motivo di ricorso per non essere stata ritenuta la particolare tenuità del fatto è inammissibile in questa sede, trattandosi di questione di merito mirante a prefigurare una valutazione delle fonti probatorie diversa da quella effettuata dal tribunale, che - non essendo neppure stato dedotto il vizio di motivazione - non si allega essere stato sul punto sollecitato in sede di discussione del processo di merito, sicché vale il principio giusta il quale la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo dì pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C